Imposta di soggiorno

DAL 1° DICEMBRE 2017 ENTRA IN VIGORE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI COMACCHIO


L’imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Comacchio, alloggiano nelle strutture ricettive del territorio ed è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse attraverso propria ricevuta e/o a scelta, fatturando direttamente l’importo oggetto di imposta, fuori campo IVA.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell’imposta di soggiorno dovuta entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

 
Alberghi/RTA 5 stelle/Lusso € 1,50
Alberghi/RTA 4 stelle/Superior € 0,80
Alberghi/RTA 3 stelle/Superior € 0,70
Alberghi 2 stelle € 0,60
Alberghi 1 stella € 0,40
Affittacamere/Locande € 0,40
Strutture ricettive all'aria aperta - piazzola - tariffa unica € 0,50
Strutture ricettive all'aria aperta - unità abitative fisse e mobili - 4 stelle € 0,80
Strutture ricettive all'aria aperta - unità abitative fisse e mobili - 3 stelle € 0,70
Strutture ricettive all'aria aperta - unità abitative fisse e mobili - 2 stelle € 0,60
Strutture ricettive all'aria aperta - unità abitative fisse e mobili - 1 stelle € 0,50
Alloggi agro-turistici € 0,40
Altre strutture ricettive (B&B) € 0,50
Case e appartamenti per vacanze 4 soli € 0,40
Case e appartamenti per vacanze 3 soli € 0,35
Case e appartamenti per vacanze 2 soli € 0,30
Case per ferie € 0,30
Area sosta camper € 0,30
 
Sono esentati:
  • i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

  • i volontari che offrano il proprio servizio nel territorio comunale per emergenze ambientali ed umanitarie;

  • il personale appartenente alle Forze di Polizia, statali e locali, alle altre Forze Armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Protezione civile, che soggiornano per esigenze di servizio;

  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

  • il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

  •  i portatori di disabilità con invalidità del 100% con idonea certificazione ed il loro accompagnatore (una persona per disabile).
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